Lo Statuto

|Lo Statuto
Lo Statuto 2022-01-03T16:41:53+01:00

dell’Associazione di Promozione Sociale
“SCUOLARE-APS”

ART. 1  – Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Pron:iozione sociale denominata: “Scuolare-APS“, con sede legale nel Comune di Castel Maggiore (Bo), operante senza fini di lucro.
L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.
La durata dell’Associazione è illimitata.

 

ART. 2  – Scopi e attività

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117· e successive modificazioni ed integrazioni.
L’associazione altresì svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale:

  1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, 53, e successive modificazioni, nonche’ le attìvìta’ culturali dì interesse sociale con fìnalìta’ educativa;
  2. organizzazione e gestione dì attività culturali, artistiche o ricreative dì interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, dì promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente statuto;
  3. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto dellà poverta’ educativa;
  4. promozione della cultura della legalìta’, della pace tra i popoli, della nonviolenza;
  5. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, e degli utenti delle attìvìta’ dì interesse generale dì cui al presente statuto, promozione delle pari opportunita’ e delle iniziative di aiuto reciproco

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell’intento di agire in favore della collettività, l’Associazione si propone di:

  1. promuovere la comunicazione, il, confronto, lo scambio di esperienze tra genitori, docenti, esperti ed altri soggetti legati o interessati, in qualunque forma diretta o indiretta, al mondo dell’istruzione educazione e formazione attraverso il loro coinvolgimento nella vita della scuola al fine di ottenere una partecipazione più attiva responsabile e qualificata;
  2. supportare le scuole nella promozione delle pari opportunità, inclusione sociale e nel rapportotra scuola e territorio stimolando anche il miglioramento dei processi di comunicazione interni mediante la valorizzazione delle finalità, divulgazione delle buone pratiche della scuola e di processi gestionali.
  3. creare un network di informazione diretta e indiretta volta a sensibilizzare le comunità e le istituzioni sulle tematiche relative alla scuola e ai giovani in generale;
  4. favorire progetti ed attività socio-culturali complementari al percorso didattico e formativo anche gestendo direttamente attività di segretariato, project management e comunicazione di progetti rivolti ai giovani riguardati la musica, la legalità e nello specifico l’impegno dei giovani nella comunità, in diverse forme, implementando attività consecutive e sinergiche dicittadinanza

L’Associazione intende perseguire le suddette finalità attraverso le seguenti attività che vengono indicate a mero titolo esemplificativo:

  • Favorire ed incentivare la partecipazione attiva degli adulti alla vita della
  • Interagire con i diversi soggetti protagonisti della vita scolastica per offrire alle famiglie e agli studenti un servizio sempre più adatto alle esigenze e ai bisogni dell’utenza.
  • Progettare e collaborare alla realizzazione di attività a sostegno delle attività formative anche nella prospettiva della formazione continua della persona (life long learning)
  • Promuovere la conoscenza delle nuove metodologie
  • Promuovere tutte le attività inerenti l’inclusione
  • Promuovere la valorizzazione del talento
  • Promuovere le attività per il contrasto alla dispersione scolastica
  • Promuovere la prevenzione alle varie forme di devianza giovanile
  • Promuovere la rete sociale anche in collaborazione con i servizi già presenti sul territorio, per favorire l’incontro tra persone e modelli genitoriali diversi

Per il raggiungimento dei suddetti scopi l’Associazione potrà, tra l’altro: effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore e di servizi ai sovventori; potrà partecipare a bandi di finanziamento emanati da enti pubblici e privati, anche stranieri; attuare, in proprio o in convenzione con altri, tutte le attività che contribuiscano al raggiungimento degli scopi sociali. L’Associazione potrà produrre e distribuire pubblicazioni a carattere culturale, informativo e/o divulgativo, su qualsiasi supporto cartaceo e digitale; svolgere attività economiche connesse o affini a quelle sopra elencate, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque sempre esclusivamente, e tassativamente finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; compiere atti e stipulare contratti o altre operazioni di carattere immobiliare e mobiliare necessarie od utili esclusivamente e tassativamente alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, quali: istituire o gestire strutture necessarie per l’espletamento delle attività sociali; aderire e partecipare ad Enti e organismi economici, consortili e fideiussori destinati allo sviluppo del movimento associativo avente le medesime finalità dell’Associazione; accedere a crediti, finanziamenti ed approvvigionamenti; in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti, collaboratori occa ionali o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati; svolgere la propria attività anche in collaborazione con qualsivoglia altra istituzione pubblica o privata nell’ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni al fine del raggiungimento di detti scopi. Iscriversi o aderire permanentemente o pro – tempore ad albi, anagrafi, elenchi, leghe, associazioni, consorzi, enti pubblici o privati, organizzazioni, comitati aventi oggetti simili, affini o complementari a quello dell’Associazione.
Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o awalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
L’Associazione  può  svolgere   attività  1diverse  da  quelle  di  interesse  generale,  esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secon ario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

ART. 3 – Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche\e di utilità sociale, da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. eredità, donazione e legati;
  3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  4. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per : feste, sottoscrizioni anche a premi);
  9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune stituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’attività volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ognì anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi.
Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell’Assemblea che ne disporrà l’approvazione.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

ART. 4 – Membri dell’Associazione

Possono essere soci dell’Associazione tutti le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell’associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.
Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’associazione si propone.
Il numero degli aderenti è illimitato.
Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

ART. 5 – Procedure di ammissione dei soci

L’ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell’interessato.
La deliberazione è comunicata all’interessato entro 7 giorni ed annotata riel libro degli associati.
Il Consiglio direttivo cura l’annotazione del nomi ativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.
La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell’interessato e deve contenere l’esplicita accettazione del presente statuto, oltre all’impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell’Associazione.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta g10rn1 dalla ricezione della comunicazione del prowedimento, l’aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l’assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all’assemblea il riesame della propria decisione.
In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale.
In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.

ART. 6 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

  • per decesso;
  • per recesso;
  • per decadenza causa mancato versamento della quota associativa
  • per esclusione:

in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza del socio e lo comunica entro 60 g al socio stesso. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione.
Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile. ”
Il recesso del socio viene·annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio direttivo.
L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo.
In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusiçne, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.
Avverso il provvedimento di esclusione, l’associato ha facoltà di proporre ricorso entro 90 giorni dalla notifica dell’addebito all’assemblea dei soci che si pronuncia sull’esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente -alla delibera dell’Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 7 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

  • partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
  • eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all’elezione quali componenti di questi ultimi, salvo il caso in cui il soggetto sia minore di età; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
  • chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
  • formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programII?,i dell’Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
  • essere informati sull’attività associativa;
  • esaminare i libri sociali. I soci sono tenuti a:
  • rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
  • essere in regola con il versamento della quota associativa;
  • non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine della Associazione;
  • astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;
  • contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi

ART. 8 – Gruppi e commissioni

Qualora si renda opportuno il Consiglio Direttivo può istituire gruppi o commissioni interne all’associazione per lo studio e la predisposizione e attuazione di progetti o iniziative, con autonomia gestionale e deliberativa, alla sola condizione che le attività delegate all commissioni siano complementari e utili agli scopi dell’Associazione e non si pongano in nessun modo in contrasto con le finalità dell’associazione. Le commissioni e/o i gruppi dovranno essere rigorosamente costituiti da soci membri dell’associazione. I comitati e le commissioni hanno, per loro stessa natura, carattere transitorio e finalizzato alla realizzazione del singolo studio o progetto.

ART. 9 – Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente;
  • il Tesoriere

L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione ali’elettorato attivo e passivo.

ART. 10 – L’Assemblea

L’Assemblea è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è costituita dai soci dell’Associazione.
Le deliberazioni validamente assunte dall’assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.
Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

ART. 11 – Convocazione

L’assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di ausili telematici almeno 15 giorni prima della data della riunione e pubblicato sul sito dell’associazione.
L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed èdiffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

ART. 12 – Quorum costitutivi

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

ART. 13 – Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.
Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti; in seconda convocazione o_ccorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell’organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

ART. 14 – Competenze

L’Assemblea ordinaria:

  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
  • approva il bilancio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
  • delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
  • destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
  • delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio

L’assemblea straordinaria delibera:

  • sulle modifiche dello statuto sociale;
  • sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
  • sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell’articolo 20

ART. 15 – Il Consiglio Direttivo

ìl Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 5 e non superiore a z eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili per mandati consecutivi.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.
Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da. presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Con iglio direttivo decada dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell’intero Consiglio.
Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

ART. 16 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo:

  • nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
  • cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • predispone bilancio o rendiconto;
  • stabilisce l’entità della quota àssociativa annuale;
  • delibera sulle domande di nuove adesioni e sui prowedimenti di esclusione degli associati;
  • delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  • prowede alle attività di ordinaria e straordinaria a ministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.

ART. 17 – Convocazione, quorum costitutivi e voto

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche con strumenti digitali, almeno 7 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni 4 (mesi) e/ o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 18 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presi dere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch’esso nominato dal Consiglio direttivo.
In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

ART. 19 – Tesoriere

Il tesoriere è scelto e nominati dall’assemblea alla sua prima adunanza, anche tra soggetti esterni all’Associazione; Il Tesoriere deve curare e presentare al Consiglio Direttivo e all’Assemblea, il bilancio dell’Associazione.

ART. 20 – Organo di Controllo

L’Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall’Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.

L’Organo di Controllo, se nominato:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conf rmità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civichè, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo

L’Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dall_a legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti.
In tal caso l’organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell’Assemblea, l’organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.
Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.
I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 21 – Libri sociali obbligatori

L’associazione deve tenere:

  • il libro degli associati;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell’organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi
  • Libro volontari

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

ART. 22 – Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell’Associazione,il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istiWito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

ART. 23 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.